Hai intenzione di rassegnare le dimissioni dal tuo posto di lavoro e ti stai chiedendo se chi dà le dimissioni volontarie ha diritto alla NASpI nel 2026?
In linea generale la regola guida dell’INPS è chiara: la disoccupazione spetta solo a chi perde il lavoro involontariamente. Tuttavia, esistono importanti eccezioni previste dalla legge che permettono di ottenere l’assegno di disoccupazione anche a seguito di dimissioni. In questa guida completa analizzeremo tutti i casi specifici, le condizioni di tutela, i requisiti contributivi e la procedura da seguire.
- Regola generale: Chi rassegna le dimissioni volontarie ordinarie NON ha diritto alla NASpI.
- Quando spetta la NASpI con le dimissioni: Spetta esclusivamente in caso di dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, mobbing, molestie) e durante il periodo tutelato di maternità/paternità (fino al compimento del 1° anno di vita del bambino).
- Altri casi tutelati: Risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione e rifiuto del trasferimento d’azienda oltre i 50 km.
- Requisiti necessari: Almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.
- Scadenza domanda: Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1. La Regola Generale: Perché le Dimissioni Volontarie Escludono la NASpI
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una prestazione a sostegno del reddito ideata per tutelare gli eventi di disoccupazione involontaria.
Quando un lavoratore interrompe spontaneamente il contratto di lavoro (attraverso la procedura telematica delle dimissioni volontarie dal portale ClicLavoro o tramite Patronato), l’INPS considera l’evento come una scelta personale libera. Di conseguenza, la prestazione di disoccupazione viene negata, a prescindere dal numero di anni di contributi versati o dal livello di retribuzione percepito.
2. In Quali Casi le Dimissioni Danno Accesso alla NASpI
La normativa italiana prevede tassativamente delle situazioni in cui, pur in presenza di una dichiarazione di dimissioni da parte del lavoratore, lo stato di disoccupazione viene equiparato a quello involontario.
┌─── Dimissioni Ordinarie ──────────────────► NO NASpI
│
DIMISSIONI 2026 ────┼─── Dimissioni per GIUSTA CAUSA ────────────► SÌ NASpI
│
├─── Maternità / Paternità (entro 1 anno) ──► SÌ NASpI
│
└─── Rifiuto Trasferimento (> 50 km) ───────► SÌ NASpI
A) Dimissioni per Giusta Causa
Si verificano quando il lavoratore si vede costretto a interrompere il rapporto di lavoro a causa di una grave inadempienza del datore di lavoro che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. Le fattispecie riconosciute dall’INPS e dalla giurisprudenza includono:
- Mancato pagamento dello stipendio: Mancato versamento di almeno 2 o 3 mensilità di retribuzione.
- Mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori.
- Molestie sessuali o psicologiche nei luoghi di lavoro.
- Mobbing e dequalificazione professionale: Modifica peggiorativa e ingiustificata delle mansioni (svilimento professionale).
- Comportamenti ingiuriosi o vessatori da parte di un superiore gerarchico.
- Spostamento della sede di lavoro senza comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Cosa serve per dimostrare la giusta causa: Nella causale delle dimissioni telematiche occorre selezionare espressamente “Dimissioni per giusta causa” e allegare alla domanda NASpI idonea documentazione (es. diffida ad adempiere redatta da un legale, vertenza sindacale, verbali dell’Ispettorato del Lavoro o querele).
B) Dimissioni durante il Periodo Tutelato di Maternità e Paternità
La legge tutela in modo rafforzato i genitori lavoratori. Hanno diritto alla NASpI le dimissioni rassegnate:
- Dalla lavoratrice madre: Dal momento della contestazione dello stato di gravidanza (circa 300 giorni prima della data presunta del parto) fino al compimento del 1° anno di vita del bambino.
- Dal lavoratore padre: Che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, fino al compimento del 1° anno di vita del bambino.
In questo caso specifico, non è richiesta alcuna giusta causa: le dimissioni presentano diritto sia alla NASpI sia all’indennità sostitutiva del preavviso, fermo restando l’obbligo di convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
C) Altri Casi Assimilati (Risoluzione Consensuale e Trasferimento)
Danno diritto alla disoccupazione anche:
- Risoluzione consensuale del contratto: Avvenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Commissione Provinciale di Conciliazione o a seguito di licenziamento con accordo aziendale.
- Rifiuto del trasferimento del lavoratore: Ad altra sede della stessa azienda, qualora la nuova sede disti oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o sia raggiungibile in un tempo medio superiore a 80 minuti con i mezzi pubblici.
3. Requisiti e Calcolo dell’Importo NASpI nel 2026
Qualora le tue dimissioni rientrino in uno dei casi tutelati (giusta causa o maternità/paternità), l’INPS applicherà i parametri di calcolo standard previsti per il 2026:
Requisiti Necessari
- Stato di disoccupazione involontario (rientrante nelle casistiche sopra citate).
- Requisito contributivo: Almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la cessazione del lavoro.
Parametri Economici 2026
| Parametro | Valore Ufficiale 2026 |
| Soglia di calcolo base (75%) | 1.456,72 € |
| Massimale mensile erogabile | 1.584,70 € |
| Decorrenza riduzione (Décalage -3%) | Dal 6° mese (dall’8° mese per over 55) |
L’importo sarà pari al 75% della retribuzione media mensile se inferiore o pari a 1.456,72 €. Se la retribuzione è superiore, si aggiunge il 25% della quota eccedente, fino al limite massimo di 1.584,70 € lordi al mese.
4. Scadenze e Procedura per Presentare la Domanda
Per non perdere il diritto alla prestazione è indispensabile prestare massima attenzione ai termini legali.
- Termine di presentazione: La domanda deve essere inviata obbligatoriamente entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Decorrenza del pagamento:
- Se inoltrata entro gli 8 giorni dalle dimissioni, la NASpI decorre dall’8° giorno successivo.
- Se inoltrata dall’8° al 68° giorno, decorre dal giorno successivo all’invio.
Modalità di Invio
La richiesta va inoltrata all’INPS tramite:
- Sito web INPS: Utilizzando SPID di livello 2, CIE o CNS.
- Patronati e Intermediari autorizzati.
- Contact Center INPS Multicanale.
Domande Frequenti (FAQ)
Se mi dimetto volontariamente e trovo un nuovo lavoro a tempo determinato che scade dopo un mese, posso chiedere la NASpI?
Sì. Le dimissioni volontarie dal precedente impiego a tempo indeterminato non bloccano la NASpI se, successivamente, hai lavorato con un nuovo contratto a tempo determinato giunto a naturale scadenza (disoccupazione involontaria), purché tu soddisfi il requisito delle 13 settimane negli ultimi 4 anni.
Cosa succede se rassegno le dimissioni durante il periodo di prova?
Se le dimissioni vengono rassegnate dal lavoratore durante il periodo di prova, sono considerate dimissioni volontarie ordinarie e non danno diritto alla NASpI, a meno che non ricorra un’ipotesi di giusta causa o maternità/paternità.
Devo restituire la NASpI se l’azienda contesta la giusta causa?
In caso di contestazione giudiziale sulla sussistenza della giusta causa, l’INPS eroga provvisoriamente la NASpI previa presentazione di documentazione idonea (es. ricorso depositato). Qualora il giudizio accerti l’assenza della giusta causa,l’INPS potrà richiedere la restituzione delle somme erogate.
Stai valutando di rassegnare le dimissioni e vuoi verificare se la tua situazione rientra nei casi tesi a garantire la NASpI? Rivolgiti a un Patronato o a un consulente del lavoro di fiducia per esaminare la documentazione prima di inviare le dimissioni telematiche.